martedì, agosto 23, 2005

libertà di opinione

Publio Cornelio Tacito (57d.C.-120 d.C.) fu un grande storico dell'epoca imperiale romana: non si piegò mai al servilismo e, benché non fosse un aperto contestatore, si schierò sempre dalla parte della libertà di opinione e contro gli uomini di potere che cercavano di reprimere tale libertà.

La medesima libertà è sancita praticamente da tutte le costituzioni, ne cito solo alcune:

Costituzione Italiana

Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950)

Art. 10. – (Libertà di espressione)

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Costituzione spagnola (1978)

Art. 20. – 1) Sono riconosciuti e tutelati i diritti:

A) a esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni con la parola, per iscritto o con qualunque altro mezzo;

B) alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica;

C) alla libertà d’insegnamento;

D) a trasmettere o ricevere liberamente informazioni veritiere con qualunque mezzo di diffusione. La legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza e al segreto professionale nell’esercizio di queste libertà.

2) L’esercizio di questi diritti non può essere limitato da alcuna forma di censura preventiva.

3) La legge regolerà l’organizzazione e il controllo parlamentare dei mezzi di comunicazione sociale dipendenti dallo Stato o da qualunque ente pubblico e garantirà l’accesso ai suddetti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici più rappresentativi, rispettando il pluralismo della società e la varietà delle lingue parlate in Spagna.

4) Queste libertà trovano un limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo titolo, nelle disposizioni delle leggi che ne sviluppano il contenuto e, soprattutto, nel diritto alla tutela dell’onore, dell’intimità, della propria immagine e alla protezione della gioventù e dell’infanzia.

5) Il sequestro di pubblicazioni, di registrazioni sonore e di altri mezzi d’informazione può essere disposto solo per decisione dell’autorità giudiziaria.

Costituzione degli Stati Uniti

I Emendamento (1791) Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.

In realtà sulla costituzione americana bisognerebbe informarsi bene perchè anche Mick Jagger si è cagato addosso e in concerto non esegue la canzone contro Bush.

Insomma dopo essermi informato un po' sul diritto di opinione mi sono accorto che limitando i commenti al mio blog, come stavo facendo, questo sarebbe diventato incostituzionale in un sacco di paesi.
In definitiva:
a partire da adesso i commenti al blog sono del tutto liberi